Nella filiera agro-alimentare, dalla materia prima alla trasformazione e produzione, dal packaging alla distribuzione, è di fondamentale importanza la tracciabilità del prodotto alimentare per garantire la sicurezza degli alimenti a tutela del consumatore finale, rispettando le normative vigenti.
In ogni fase della filiera, in occasione di problematiche di un prodotto ritenuto non conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, l’efficacia del sistema di tracciabilità permette la rapida individuazione dei lotti incriminati da ritirare immediatamente dal mercato per garantire la sicurezza alimentare a tutela della salute del consumatore.
La rintracciabilità è un aspetto importante della sicurezza alimentare: regolamento CE n.178/2002
Il regolamento CE n. 178 del 2002, “stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare”.
Un aspetto importante della sicurezza alimentare è la rintracciabilità, definita dall’art. 3 del suddetto regolamento come “la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione”. Cioè tutto quello che rientra nella catena alimentare destinata al consumo umano, deve conservare traccia della propria storia, dalle materie prime alla produzione, fino al consumatore finale.
La rintracciabilità dei prodotti alimentari: norme e obblighi degli operatori della filiera
Il regolamento CE n. 178/2002 e successiva integrazione con il “Pacchetto Igiene” europeo del gennaio 2006, stabilisce norme e obblighi per gli operatori del settore, in merito alla rintracciabilità dei prodotti alimentari e alla loro conformità alla sicurezza alimentare, in ogni fase del ciclo produttivo e della distribuzione.
Come indicato nell’art. 18 del regolamento citato, ogni operatore della filiera deve essere in grado di individuare i propri fornitori e la traccia dello storico della materia prima acquisita per la lavorazione. A seguito della lavorazione del prodotto alimentare, ogni operatore deve disporre di sistemi e procedure per tracciare il proprio processo produttivo e per individuare le imprese della filiera alle quali ha fornito i lotti dei propri prodotti.
Ogni operatore della filiera deve garantire che il proprio prodotto soddisfi le disposizioni della legislazione alimentare del regolamento sopra citato. Inoltre, deve conservare in sistemi di archiviazione la documentazione sulla tracciabilità dei lotti dei prodotti alimentari che gli competono, che deve mettere a disposizione delle autorità competenti.
Se un operatore della filiera alimentare ritiene che un alimento da lui importato, lavorato, prodotto, o distribuito, che non si trova più sotto il suo immediato controllo, non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, deve avviare immediatamente le procedure per ritirarlo ed informare le autorità competenti. In questi casi le informazioni sulla tracciabilità lungo tutta la filiera sono fondamentali per individuare rapidamente i lotti incriminati per la tutela della salute del consumatore.
La tracciabilità richiede quindi un sistema di comunicazione efficace tra gli attori della filiera, dalla produzione al packaging e dalla logistica alla distribuzione. La registrazione accurata e la conservazione dei dati di tracciabilità è importante per garantire la sicurezza alimentare e rispondere rapidamente a situazioni di emergenza o richiami di non conformità.
Le informazioni obbligatorie che devono accompagnare i prodotti alimentari
Il regolamento UE n. 1169/2011 definisce le norme che disciplinano le informazioni obbligatorie che devono accompagnare i prodotti alimentari immessi sul mercato Comunitario.
Il regolamento citato dispone che le informazioni obbligatorie che accompagnano il prodotto alimentare devono essere chiare e di facile comprensione, in modo da non confondere ed indurre in errore il consumatore. Inoltre, stabilisce che le informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati possono essere stampate in modo indelebile direttamente sull’imballaggio o su un’etichetta ad esso applicata, in una posizione ben visibile e chiaramente leggibile, in modo che non ci sia interferenza con altre scritte o grafiche.
L’art. 9, conformemente agli articoli da 10 a 35 del regolamento UE n. 1169/2011, specifica le indicazioni obbligatorie che devono accompagnare un prodotto alimentare immesso sul mercato. Tra queste citiamo le informazioni sugli ingredienti con le quantità, la dichiarazione nutrizionale, la denominazione dell’alimento, la data di scadenza, le condizioni di conservazione e d’impiego. Tra le informazioni obbligatorie, di utilità per la tracciabilità del prodotto, importante è l’indicazione del nome o della ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare che commercializza il prodotto alimentare, il quale è anche responsabile delle informazioni sull’alimento.
La marcatura e l’etichettatura nella fase del packaging
Nelle linee di confezionamento, per poter stampare sulle confezioni degli alimenti le informazioni di tracciabilità relative alla produzione, tra cui la data ed il lotto di produzione, occorrono apparati di marcatura compatibili con i differenti materiali per gli imballaggi, o sistemi di applicazione di etichette stampate, nel rispetto delle normative vigenti.
Per quanto riguarda i sistemi di marcatura nella filiera del food & beverage packaging, è possibile stampare direttamente le informazioni sulle confezioni primarie che contengono l’alimento (come il flow-pack, cartone, barattoli in latta o coppette in plastica, vetro ecc.) e sugli imballi secondari (come scatole di cartone, buste, film plastici ecc.). È possibile stampare i dati anche su etichette adesive che vengono applicate sulle confezioni con etichettatrici automatiche.
Tra le tipologie di stampa diretta sulle confezioni, ricordiamo la tecnologia a getto d’inchiostro, a trasferimento termico e il laser marking.
Per la tracciabilità tra produzione e logistica è importante il sistema di etichettatura nell’imballaggio terziario. Un esempio è l’applicazione di etichette (con informazioni anche codificate) nella fase di pallettizzazione, che è fondamentale per tenere traccia dei prodotti nelle spedizioni e nei magazzini della distribuzione.
Le etichettatrici ed i sistemi di marcatura integrati nelle linee di packaging devono essere sistemi flessibili e in grado di adeguarsi velocemente ai cambi formato, ai materiali degli imballaggi e alle informazioni che devono essere trasferite sulle confezioni.
Sistemi di identificazione codificati
I sistemi di codifica, tra cui i Codici a Barre, i Data Matrix e i QR Code, rappresentati da un apposito “linguaggio grafico a celle bianche e nere” sulle confezioni degli alimenti, sono un metodo pratico e sicuro per veicolare informazioni rilevanti per la tracciabilità.
I sistemi di codifica vengono utilizzati per tracciare i prodotti alimentari in produzione, nella fase di pallettizzazione e nei magazzini della distribuzione. Nella filiera, appositi sensori a scansione leggono e decifrano le informazioni codificate applicate sulle confezioni, da memorizzare in appositi database per conservare i dati per la tracciabilità in forma digitale dei prodotti.
Il QR Code, ovvero Quick Response Code, è rappresentato sulla confezione o sull’etichetta del prodotto da un simbolo grafico di forma quadrata e può contenere un numero maggiore di informazioni rispetto al codice a barre. Oltre ad essere utilizzato in produzione e nella distribuzione, il QR Code risulta essere di utilità anche per il consumatore finale. Potendo essere letto e decodificato attraverso la fotocamera di uno smartphone, permette al consumatore di ottenere informazioni aggiuntive oltre a quelle obbligatorie e di tracciabilità, come i link per accedere a contenuti online dedicati al prodotto stesso.